Art. 1.

      1. All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il decreto di comparizione, unitamente al ricorso e agli allegati, è notificato all'autorità che ha emesso l'ordinanza a cura e a spese del ricorrente. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il ricorrente deposita nella cancelleria del giudice di pace la copia del ricorso con le relative notifiche»;

          b) il nono comma è abrogato.